Art. 1.
(Definizione).

      1. Si definisce riabilitazione equestre l'insieme delle prestazioni sanitarie che prevedono l'utilizzo del cavallo, dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera m), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      2. Possono essere sottoposti a riabilitazione equestre esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che sono dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita certificazione medica rilasciata da medici, psicologi, neuropsichiatri o fisiatri operanti presso un centro specializzato e riconosciuto ai sensi dell'articolo 2.
      3. La riabilitazione equestre è praticata con qualsiasi tipo di cavallo, a condizione che l'animale non sia affetto da zoppie, abbia un carattere docile e prevedibile e sia stato specificamente addestrato ai fini del suo utilizzo nella riabilitazione.